Decreto Energia
Premessa
È stato approvato un nuovo DL in data 02 maggio 2022, riguardante le misure per contrastare
gli effetti economici e umanitari della crisi Europea, dovuti al protrarsi della guerra in Ucraina, affrontando il tema dell’aumento dei prezzi dell’energia.
Il Decreto introduce un nuovo credito d’imposta sul gas. Il seguente Decreto aggiorna inoltre i valori dei crediti d’imposta del precedente DL 21 marzo 2022 n. 21.
Credito d’imposta imprese “energivore-elettrivore”
Rimangono invariate le modalità per il primo trimestre 2022, ovvero, nel caso in cui:
- la media dei costi per la componente energia elettrica consumata relativamente
all’ultimo trimestre 2021;
rispetto alla
- media dei costi per la componente energia elettrica consumata nell’ultimo trimestre
2019;
registra un incremento superiore al 30%, consente un credito d’imposta, sulla componente della sola energia elettrica per il primo trimestre 2022, del 20%.
Per il secondo trimestre 2022, rimangano invariate le modalità, ovvero, nel caso in cui:
- la media dei costi per la componente energia elettrica consumata relativamente al
primo trimestre 2022;
rispetto alla
- media dei costi per la componente energia elettrica consumata nel primo trimestre
2019;
registra un incremento superiore al 30%, consente un credito d’imposta del 25% (rispetto al precedente 20%).
Il Decreto aggiorna il credito d’imposta relativo alle imprese che hanno una potenza maggiore o uguale di 16,5 kW, che NON RIENTRANO nelle imprese energivore-elettrivore, cioè ad alto
consumo di energia elettrica:
- calcolano la media dei costi per la componente energia elettrica consumata
relativamente al primo trimestre 2022;
- calcolano la media dei costi per la componente energia elettrica consumata nel primo
trimestre 2019;
registra un incremento superiore al 30%, consente un credito d’imposta del 15% (rispetto al precedente 12%).
Credito d’imposta imprese “a forte consumo di gas naturale”
Rimangono invariate le modalità per il secondo trimestre 2022, ovvero, nel caso in cui:
- la media dei costi del MI-GAS del primo trimestre 2022
rispetto alla
- media dei costi del MI-GAS del primo trimestre 2019
registra un incremento superiore al 30%, consente un credito d’imposta, sulla componente della sola materia prima per il secondo trimestre 2022, del 25% (che sostituisce il precedente 20%).
Il Decreto introduce il credito d’imposta relativo anche al primo trimestre 2022, ovvero nel caso in cui:
- la media dei costi del MI-GAS del quarto trimestre 2021
rispetto
- alla media dei costi del MI-GAS del quarto trimestre 2019
registra un incremento superiore al 30%, consente un credito d’imposta, sulla componente della sola materia prima per il primo trimestre 2022, del 10%.
Le imprese a forte consumo di gas naturale sono quelle imprese che:
- hanno consumi superiori a 1 milione di Sm3/anno di gas naturale per uso non energetico;
- operano nei settori elencati nell’allegato 1 del Decreto “Gasivori”;
- hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento (biennio
2018-2019), pari ad almeno 1 GWh/anno (94.582 Sm3/anno, considerando un potere
calorifico superiore pari a 10,57275 kWh/Sm3).
Credito d’imposta per le altre imprese
Qualora il prezzo medio del gas naturale, prezzo MI-GAS pubblicato dal GME, riferito al primo
trimestre 2022, subisse un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio
riferito al primo trimestre dell’anno 2019 (evento quasi certo), le imprese che NON RIENTRANO nella categoria a forte consumo di gas naturale, avranno diritto a un credito di imposta, che passa da 20%, precedentemente stabilito, al 25%, della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Modalità per richiedere il credito d’imposta
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da
presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo
trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
- “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo
trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.
- “6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas
naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.
- “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo
trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
- “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte
consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione
“Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente
debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. I crediti sono utilizzabili entro il 31/12-2022.
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